Giornata condizionata dalla pioggia che ha portato al rinvio o alla sospensione di tanti incontri tra Promozione e Seconda Categoria.

Se per il Rinvio la gestione del recupero è sicuramente facile, per le Sospensioni si applica l’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti da quest’anno modificato. Le gare interrotte per fatti che non comportano sanzioni ex art. 17 Codice Giustizia Sportiva, (sconfitta a tavolino), riprenderanno dal momento della sospensione, esattamente dalla situazione di gioco che era in corso, come da referto del direttore di gara.

ESTRATTO DELL’ART. 30 REGOLAMENTO LND

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di  Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o  situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:
a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara; 
b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della
interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
I) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
II) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
III) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
IV) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
V) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
VI) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.


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